Cade finalmente il divieto di fotografare nei musei


Sul sito della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia viene spiegato il senso delle nuove norme riguardanti la riproduzione di beni culturali con macchine digitali. Grazie a queste disposizioni sarà possibile utilizzare liberamente macchine fotografiche e smartphone sia per uso personale, sia per uso di studio, sia per finalità didattiche, come avviene da anni in quasi tutti i musei stranieri. Se la maggior parte delle foto, in realtà, vengono scattate per uso personale dai turisti, è un fatto che per chi svolge attività di ricerca e di divulgazione poter scattare da sé le foto senza chiedere permessi sarà un vantaggio enorme. 
Ecco il testo pubblicato dalla Soprintendenza.
LA LEGGE 124/2017 – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA – INTRODUCE ALL’ARTICOLO 1 – COMMI 175 E 176 – NUOVE MISURE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DI BENI CULTURALI


La legge 4 agosto 2017 n. 124 apporta delle importanti e innovative modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare in materia di libera riproduzione di beni culturali e di circolazione internazionale dei beni culturali. Queste le novità in sintesi:

RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI

L’articolo 1, comma 171, della citata legge modifica l’art. 108 del Codice, sancendo la liberalizzazione delle riproduzioni digitali con mezzo proprio negli Istituti culturali .

“Libere” non significa solo e semplicemente “gratuite”, ma anche esenti da qualsiasi richiesta scritta di autorizzazione e senza limitazioni in ordine al numero di scatti consentiti. Tali riproduzioni potranno essere altrettanto liberamente divulgate e condivise con qualsiasi mezzo per finalità diverse dal lucro, e dunque non solo per “ragioni di studio” o “personali” come avveniva sinora per gli scatti autorizzati con mezzo proprio.

Resta fermo il rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi.
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI

L’articolo 1, commi 175 e 176, ha, inoltre, apportato nuove norme in materia di circolazione internazionale.

In sintesi:

– viene elevato il requisito di storicizzazione minima delle cose che possano presentare interesse culturale da cinquanta a settanta anni dalla data della creazione dell’opera in caso di artista defunto. La norma è di immediata applicazione.

– si esonerano dalla presentazione all’Ufficio esportazione per l’uscita definitiva dal territorio nazionale le cose, ancorchè ultrasettantennali e che presentino interesse culturale, che siano di valore inferiore ai 13.500 euro. La norma non è di immediata applicazione. Bisognerà, infatti, attendere il D.M. che stabilirà le procedure e le modalità.






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