Cade finalmente il divieto di fotografare nei musei
Ecco il testo pubblicato dalla Soprintendenza.
LA LEGGE 124/2017 – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA – INTRODUCE ALL’ARTICOLO 1 – COMMI 175 E 176 – NUOVE MISURE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DI BENI CULTURALI
La legge 4 agosto 2017 n. 124 apporta delle importanti e innovative modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare in materia di libera riproduzione di beni culturali e di circolazione internazionale dei beni culturali. Queste le novità in sintesi:
RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI
L’articolo 1, comma 171, della citata legge modifica l’art. 108 del Codice, sancendo la liberalizzazione delle riproduzioni digitali con mezzo proprio negli Istituti culturali .
“Libere” non significa solo e semplicemente “gratuite”, ma anche esenti da qualsiasi richiesta scritta di autorizzazione e senza limitazioni in ordine al numero di scatti consentiti. Tali riproduzioni potranno essere altrettanto liberamente divulgate e condivise con qualsiasi mezzo per finalità diverse dal lucro, e dunque non solo per “ragioni di studio” o “personali” come avveniva sinora per gli scatti autorizzati con mezzo proprio.
Resta fermo il rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi.
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
L’articolo 1, commi 175 e 176, ha, inoltre, apportato nuove norme in materia di circolazione internazionale.
In sintesi:
– viene elevato il requisito di storicizzazione minima delle cose che possano presentare interesse culturale da cinquanta a settanta anni dalla data della creazione dell’opera in caso di artista defunto. La norma è di immediata applicazione.
– si esonerano dalla presentazione all’Ufficio esportazione per l’uscita definitiva dal territorio nazionale le cose, ancorchè ultrasettantennali e che presentino interesse culturale, che siano di valore inferiore ai 13.500 euro. La norma non è di immediata applicazione. Bisognerà, infatti, attendere il D.M. che stabilirà le procedure e le modalità.
LA LEGGE 124/2017 – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA – INTRODUCE ALL’ARTICOLO 1 – COMMI 175 E 176 – NUOVE MISURE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DI BENI CULTURALI
La legge 4 agosto 2017 n. 124 apporta delle importanti e innovative modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare in materia di libera riproduzione di beni culturali e di circolazione internazionale dei beni culturali. Queste le novità in sintesi:
RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI
L’articolo 1, comma 171, della citata legge modifica l’art. 108 del Codice, sancendo la liberalizzazione delle riproduzioni digitali con mezzo proprio negli Istituti culturali .
“Libere” non significa solo e semplicemente “gratuite”, ma anche esenti da qualsiasi richiesta scritta di autorizzazione e senza limitazioni in ordine al numero di scatti consentiti. Tali riproduzioni potranno essere altrettanto liberamente divulgate e condivise con qualsiasi mezzo per finalità diverse dal lucro, e dunque non solo per “ragioni di studio” o “personali” come avveniva sinora per gli scatti autorizzati con mezzo proprio.
Resta fermo il rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi.
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
L’articolo 1, commi 175 e 176, ha, inoltre, apportato nuove norme in materia di circolazione internazionale.
In sintesi:
– viene elevato il requisito di storicizzazione minima delle cose che possano presentare interesse culturale da cinquanta a settanta anni dalla data della creazione dell’opera in caso di artista defunto. La norma è di immediata applicazione.
– si esonerano dalla presentazione all’Ufficio esportazione per l’uscita definitiva dal territorio nazionale le cose, ancorchè ultrasettantennali e che presentino interesse culturale, che siano di valore inferiore ai 13.500 euro. La norma non è di immediata applicazione. Bisognerà, infatti, attendere il D.M. che stabilirà le procedure e le modalità.
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